PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il ricco patrimonio storico, archeologico e documentale che contraddistingue la gran parte del territorio della provincia di Foggia, è istituito il Parco archeologico e culturale della Daunia, di seguito denominato «Parco».
      2. Il Parco si estende all'interno dei confini della provincia di Foggia, e interessa i territori dei seguenti comuni: Foggia, Ascoli Satriano, Bovino, Cagnano Varano, Carpino, Cerignola, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Ordona, Orsara di Puglia, Peschici, Pietra montecorvino, Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano e Vieste.

Art. 2.

      1. Ferme restando le competenze delle soprintendenze in materia di attività di scavo, restauro e sistemazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e architettonico, gli interventi necessari alla salvaguardia, il recupero e la valorizzazione di tale patrimonio presente nell'area del Parco sono realizzati in forma associata dagli enti locali ai sensi di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      2. La gestione del Parco è affidata agli enti locali e deve essere effettuata garantendo la partecipazione dell'Università degli studi di Foggia, delle associazioni culturali e degli organismi della rappresentanza ecclesiastica presenti nel territorio ai fini dell'individuazione e della perimetrazione

 

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delle aree di interesse archeologico e culturale, nonché dell'organizzazione e della gestione di strutture e di servizi destinati alla fruizione didattico-scientifica e turistica.

Art. 3.

      1. Lo Stato concorre alla realizzazione del Parco con un contributo pari a 12.500.000 di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.